Apprendendo la notizia del provvedimento del Tribunale di Catania abbiamo contattato l’avvocato Caudullo, attore della vicenda, che ci fa sapere:
Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catania riguarda la vertenza per il riconoscimento del diritto alla stipula dei contratti di supplenza con termine al 31 agosto nelle ipotesi di in cui il posto conferito era vacante e disponibile prima del 31 dicembre.
In particolare, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, aderendo al prevalente orientamento della giurisprudenza fin’ora formatasi in materia, ha riconosciuto con provvedimento d’urgenza il diritto di un assistente amministrativo precario alla proroga al 31 agosto di un contratto di supplenza stipulato dal dirigente scolastico con scadenza al 30 giugno, sebbene si trattasse di posto vacante e disponibile entro il 31 dicembre.
In tutti i casi in cui il posto da assegnare sia vacante e disponbilie prima del 31 dicembre, secondo il Tribunale di Catania, l’incarico di supplenza dev’essere conferito con scadenza la 31 agosto e non al 30 giugno, e ciò a prescindere se la supplenza viene conferita dall’Ufficio scolastico provinciale o dal dirigente scolastico.
Sia alla luce delle disposizioni generali contenute nell’art.4 della L.124/99, sia del regolamento approvato con il D.M. 430/2000, è stato ritenuto illegittimo l’operato del Dirigente scolastico il quale, nonostante nel caso di specie si trattasse di posto vacante sull’organico di diritto e quindi disponibile prima del 31 dicembre, ha conferito al ricorrente l’incarico di supplenza con termine al 30 giugno, anziché l’incarico annuale (con termine al 31 agosto), come chiaramente disposto dall’art.4 comma 1 della L.124/99.
Cordiali saluti.
Avv. Dino Caudullo
PROROGA_CONTRATTI_AL_31_AGOSTO_ORDINANZA_CATANIA


Lascia un commento