Oggi diversi siti riportano questa notizia. Noi non l’avremmo riportata per il semplice motivo che la sentenza in oggetto è datata 7 Settembre. Le motivazioni le troverete in fondo all’articolo…riflettiamoci! La sentenza
datata 7 Settembre 2010 ha come protagonista un’insegnate precaria di Torino. La Sig.ra dopo aver richiesto sia l’adeguamento dello stipendio per ogni biennio : gli scatti; sia il risarcimento del danno in mancanza della conversione del rapporto di lavoro da TD a TI, si è vista rigettare entrambe le richieste. La sentenza del Giudice come potrete leggere, ruota tutta intorno al fatto che gli scatti possono essere riconosciuti solo alle supplenze annuali ex art. 4, co. 1, L. 124/99(quelle con durata fino al 31 Agosto);e solo per bienni di servizi consecutivi(tutte cose già scontate). Allo stesso modo non accoglie nemmeno la richiesta di risarcimento del danno per via della natura speciale della disciplina che regolamenta i contratti a termine nella scuola. Per quanto ci riguarda intanto va subito sottolineato che diversa è la questione dei contratti a termine per il personale ATA. Gli Ausiliari Tecnici e Amministrativi, nella maggior parte dei casi, una volta terminati i 24 mesi, se non già prima, sono tutti su posti di diritto: vacanti fino al 31 Agosto. Questo è un elemento non di poco conto che invece non si verifica per i docenti con la stessa modalità. Detto questo la sentenza non dice nulla di nuovo di quello che già sappiamo, semmai manca di considerare alcune cose fondamentali che successivamente sono successe nell’ambito della giurisprudenza, motivo per cui non potevano essere conosciute. Per capire meglio basta guardare la data in cui è stata depositata: 7 Settembre 2010. Questo è un elemento non di poco conto perchè successivamente ci sono state tante altre sentenze completamente opposte che non solo hanno riconosciuto gli scatti ma addirittura anche il ruolo come a Siena: leggi qui. Ma ancora più fondamentale, dopo questa prima sentenza di Siena (ne sono già seguite altre sempre positive) c’è stato il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea che era stata investita su analoga vicenda di un lavoratore della ASL di Cosenza: leggi qui. Oggi tutti i ricorsi ancora pendenti dovrebbero essere integrati già con queste importanti novità. Noi di VoceAta ne eravamo già a conoscenza prima di altri quando sono state rese note, ed oggi ci chiediamo gli “altri” hanno integrato con queste cose? E ancora, come mai sempre più spesso si portano a conoscenza oggi di sentenze negative alquanto datate? Potrebbe essere che solo oggi si viene a sapere di queste sentenze ed è giusto che vengano divulgate, però nessuno a noi sembra, mette in evidenza quello che successivamente a queste sentenze negative sia successo, piuttosto si preferisce continuare a scoraggiare coloro che hanno ricorso o comunque a farli desistere dall’andare avanti…ma queste sono altre storie.
Per leggere la sentenza clicca qui.
La Redazione


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