Decreto allegati e modelli di domanda
Domande e risposte sul salvaprecari 2011/12
Entro quando vanno presentate le domande?
Le domande vanno presentate entro e non oltre il 2 novembre 2011.
Dove vanno presentate le domande?
Le domande vanno presentate, utilizzando il modello allegato al DM, per il tramite della
scuola di servizio nell’a.s. 2010/11 o di quella dove si era in servizio nel precedente
triennio:
- Alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale in cui l’interessato è inserito nella
graduatoria ad esaurimento;
- In alternativa, alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale in cui l’interessato è inserito
nella graduatoria di circolo o istituto per l’a.s. 2011/12.
Ci sono delle particolarità nella presentazione della domanda?
Sì. La scelta delle sedi deve essere effettuata indicando i distretti (non le singole scuole),
con il vincolo di un numero minimo da rispettare sulla base del numero dei distretti
presenti nella provincia.
E per le supplenze brevi fino a 10 giorni?
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria per le supplenze brevi fino a 10 giorni può
essere indicato solamente un distretto, nell’ambito di quelli prescelti.
Quali sono i requisiti che il personale deve possedere per poter presentare
domanda?
1) Il personale docente deve essere inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/12 nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento;
2) Il personale Ata deve essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti o nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento.
3) Sia il personale docente che Ata deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/11 o nel
triennio 2008/11, una nomina a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle
attività didattiche.
E’ utile ai fini dell’inserimento in graduatoria anche una supplenza di 180 giorni conseguita
attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto, purché in un’unica istituzione scolastica.
4) Detto personale, inoltre, deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per
l’anno scolastico in corso, la nomina per carenza di posti o di averla ottenuta per un numero di
ore inferiore a quello di cattedra o posto.
Ci sono motivi di esclusione?
Sì. Non possono presentare domanda coloro che nell’anno scolastico 2011/12 abbiano
rinunciato ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita
per orario intero, sia dalle graduatorie provinciali che da quelle d’istituto.
Come verrà utilizzato il personale inserito nel ‘salva precari’ ?
Il personale verrà utilizzato, con precedenza assoluta, per le supplenze conferite dai
dirigenti scolastici, per tutti gli insegnamenti o profili professionali per i quali è iscritto nelle
graduatorie provinciali.
E’ possibile partecipare ai progetti regionali?
Sì. Il personale che ha titolo ad essere incluso nel salva precari’ può dare la disponibilità, al
momento della presentazione della domanda, a partecipare ai progetti attivati dalle
Regioni, in convenzione con gli Uffici scolastici regionali.
Quali vantaggi si hanno con l’inserimento nel ‘salvaprecari’?
Il personale docente inserito ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno
di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.
Il personale Ata ha diritto allo stesso punteggio conseguito nell’a.s. 2010/11 oppure
nell’ultimo anno di servizio svolto nel triennio 2008/11, da utilizzare per l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti.
E’ possibile rinunciare ad una supplenza conferita attraverso le graduatorie del
salva precari?
Detto personale è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza all’interno delle
preferenze espresse nella domanda, a meno che non sia già occupato con un’altra
supplenza.
E se non si accetta una supplenza in cosa si incorre?
La rinuncia senza un giustificato motivo ad una proposta di contratto comporta la
decadenza dal diritto ad essere interpellati per ulteriori supplenze dal ‘salva precari’ e,
inoltre, si perde il diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico.
Si matura solo il punteggio relativo al servizio effettivamente svolto.
Ci sono dei casi in cui è consentito rifiutare la supplenza?
Sì. E’ consentito rifiutare le supplenze che danno diritto ad un trattamento stipendiale
inferiore all’indennità di disoccupazione:
a) Scuola secondaria di I e II grado fino a 10 ore
b) Scuola dell’infanzia e primaria fino 14 ore
c) Personale Ata fino a 21 ore
E per le norme non contemplate nel “salvaprecari”?
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto si applicano norme
previste nel regolamento delle supplenze del personale docente (DM n.131/07) e in quello
del personale Ata (DM n.430/00)


Domanda: il comma 3 della art 1 del DM 92 (salvaprecari) recita così : “Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto.” Ciò significa che se alle convocazioni da graduatorie permanenti provinciali (I fascia) viene effettuata una rinuncia a supplenza su posto part-time (o comunque spezzone orario inferiore a 36 ore/sett.li) si usufruisce egualmente dei benefici del salvaprecari (ovviamente presentando poi la domanda)? Sarei davvero grata alla redazione di una risposta, saluti
è molto chiaro ………
“Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento